Ordinanza n.17 del 1990

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ORDINANZA N.17

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI, Giudici

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso proposto da Marroccella Gennaro contro il Provveditorato agli Studi di Catanzaro, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sul ricorso presentato da Marroccella Gennaro nei confronti del Provveditorato agli Studi di Catanzaro per l'impugnazione del provvedimento del suo collocamento a riposo, con ordinanza del 7 luglio 1988, pervenuta alla Corte il 16 giugno 1989 (R.O. n. 331 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al lavoratore dipendente che, nell'ambito della scuola pubblica, pur avendo raggiunto il limite di età per essere collocato a riposo, non abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico minimo, di essere trattenuto in servizio, a domanda, per il tempo necessario al conseguimento di tale trattamento e, comunque, non oltre i settanta anni di età;

che, a parere del remittente, sarebbero violati l'art. 38, secondo comma, della Costituzione rimanendo il lavoratore, che pure ha versato dei contributi assicurativi, privato del trattamento previdenziale della pensione, e l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica con altre categorie di dipendenti pubblici (impiegati delle regioni) per i quali è consentito il mantenimento in servizio fimo al conseguimento della pensione: a) legge Regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986, <Integrazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n.9>; b) legge Regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986 <Integrazione legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni concernenti: prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania>;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nell'atto di costituzione che nella memoria, ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che la disposizione censurata, nel riordinare il regime pensionistico del personale della scuola, ha fissato per tutti i dipendenti l'età pensionabile nel sessantacinquesimo anno consentendo eccezionalmente a coloro che erano stati assunti anteriormente al 1° ottobre 1974 di continuare a prestare servizio fimo al conseguimento del massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età, che anche secondo la legge precedente era l'età pensionabile massima; che il ricorrente è stato assunto in servizio dopo il 1° ottobre 1974;

che, in tale situazione, non sussiste la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto il legislatore può fissare i requisiti, i termini e i modi del conseguimento dei trattamenti previdenziali (ordinanza n. 710 del 1988);

che non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione perchè le invocate norme regionali, siccome pongono delle eccezioni a favore dei dipendenti delle regioni, non possono essere assunte come tertium comparationis, valendo il principio più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 461 del 1989) secondo cui una norma derogatoria non può essere assunta a parametro di legittimità della regola generale dettata in una determinata materia; che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), in riferimento agli artt.38, secondo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.